LA
LEGISLAZIONE ITALIANA DELLA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
1)
ENTI MUTUALISTICI NON SOCIETARI. La legge n°59/1992
ha riportato l'attenzione sulla nozione di ente mutualistico, ma
ancora manca nel nostro ordinamento una chiara
definizione di tali Enti, sia per quanto riguarda la loro
connotazione giuridica, sia per quanto riguarda l'individuazione
delle caratteristiche dei diversi soggetti ipotizzabili.
L'art.2512 Cod. Civile Enti Mutualistici recita: " Gli
enti mutualistici diversi dalle Società sono regolati dalle
leggi speciali". Queste leggi non sono mai state emanate allo
scopo di chiarire tale soggetto giuridico, ma il recente Decreto
Legislativo n°460 del 4/12/1997 ha riordinato sul piano
fiscale l'intero settore del non-profit, che ha legittimato le
finalità delle Società di Mutuo Soccorso a
corrispondere ai Soci dei sussidi in caso di malattia, impotenza
al lavoro, vecchiaia, aiuto alle famiglie in caso di decesso del
Socio.
2) ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA. L'assistenza sanitaria integrativa è
caratterizzata da due fondamentali e contrapposte esigenze, cioè
contenere la spesa pubblica e soddisfare la crescente domanda di
prestazioni sanitarie da parte dei cittadini. La soluzione del
problema è la mutualità integrativa tramite le
Società di Mutuo Soccorso. La legge n°833/1978,
istitutiva del servizio sanitario nazionale ha previsto all'art.
46, la possibilità di erogare prestazioni integrative
dell'assistenza sanitaria nazionale. In termini più
espliciti il D.Lgs. n°502 del 30/12/1992, modificato
dal D.Lgs. n°517 del 7/12/1993, ha previsto per le
Società di Mutuo Soccorso giuridicamente riconosciute,
la possibilità di istituire e gestire fondi sanitari
integrativi indirizzati a fornire prestazioni sanitarie
aggiuntive. Tale diritto è stato ribadito nella riforma-ter
del S.S.N. con il D.Lgs. n°229/1999.
3)
LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO. Sono costituite in base
alla legge n° 3818 del 15 aprile 1886, che all'art.1 ha
lo scopo di corrispondere ai soci un sussidio in caso di malattia
di impotenza al lavoro o vecchiaia, venire in aiuto alle famiglie
dei Soci defunti. All'art.2 sono previste altre attività
accessorie, cioè "cooperare all'educazione dei Soci e
delle loro famiglie, dare aiuto agli stessi per l'acquisto degli
attrezzi del loro mestiere ed esercitare gli altri uffici propri
delle istituzioni di previdenza economica." Le Società
di Mutuo Soccorso si caratterizzano per l'assenza di lucro e
per la mutualità. Assenza di lucro: lo
svolgimento dell'attività è rivolta esclusivamente
ai Soci. Mutualità: Reciproco sostegno nella
ripartizione dell'onere derivante dal disagio del
singolo. L'assenza di scopo di lucro e della mutualità
determinano quale diretta conseguenza che le somme versate dai
Soci non costituiscono corrispettivo di un attività
economica, ma rappresentano l'espressione della partecipazione
del Socio alla solidarietà generale, art.111 Testo Unico
Imposta sui Redditi (T.U.I.R.) In tale senso i sussidi
erogati dalla Società di Mutuo Soccorso non
rappresentano un rimborso delle spese sostenute dal Socio, ma
tali sussidi hanno la natura di ristoro del disagio derivante
dalla situazione dì malattia, impotenza al lavoro,
vecchiaia aiuto alle famiglie dei Soci deceduti. In linea di
principio la possibilità di erogazione dei sussidi è
limitata alla disponibilità di fondi in quanto nelle
Società di Mutuo Soccorso non c'è il
trasferimento del rischio da parte dei Socio a differenza di
quanto avviene nelle compagnie di assicurazione. Pretura di
Roma: sentenza del 31/07/1963: “Il principio del mutuo
soccorso prevede che alcune persone versino in un fondo comune
delle somme allo scopo di soccorrere (e non già di
assicurare) quelle di loro che venissero a trovarsi in determinate
difficoltà. Le differenze tra una società di mutuo
soccorso e una società di assicurazione sono sostanziali
perché il rischio non si trasferisce dal socio alla
società, come avviene nelle assicurazioni, l'aiuto resta
proporzionato ai fondi esistenti, e perché nel caso di
residui del fondo comune questi non possono venire lucrati." Le
Società di Mutuo Soccorso quando non esisteva il registro
delle imprese, dovevano essere registrate presso le cancellerie
dei Tribunali, per ottenere la personalità giuridica, oggi
l'art. 8 della legge n° 580 del 29/12/1993 ha istituito
il registro delle imprese, cosi come previsto dall'art.2188 Cod.
Civile unitamente al Repertorio delle notizie Economiche ed
Amministrative tenute dalle Camere di Commercio. (R E A.). Le
società di mutuo soccorso non sono menzionate tra le
imprese tenute all'iscrizione del registro delle imprese. La legge
n°59/1992 prevede all'art. 18 comma 6, l'iscrizione
delle Società di Mutuo Soccorso nel Registro Prefettizio
sezione G aggiungendo alle società cooperative,
previste dal D.Lgs.n°1577 del Capo Provvisorio dello Stato, le
società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui
all'art.2512 Cod. Civile. Rispetto il funzionamento degli
organi sociali (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione,
collegio dei sindaci, collegio dei probiviri) si ispirano alla
disciplina prevista per le società per azioni dall'art.
2363 all'art.2409 del Cod. Civile. Vedi sentenza della Corte di
Cassazione del 16/luglío/1968 n° 2570 che recita: "Le
società operaie di mutuo soccorso, che abbiano conseguito
la personalità giuridica, sempre Che la costituzione
della società e l'approvazione dello statuto risultino da
atto notarile ………sono Soggette alle norme
sulle società per azioni specie per quanto attiene
all'assemblea dei soci e alla Impugnazione delle relative
deliberazioni e ciò' a norma dell'art.2516 Cod. Civile
che fa degli enti Mutualistici una specie del genere società
cooperative". Il D.P.R. n° 449 del 19 febbraio 1959
vieta alle società di mutuo soccorso di fare assicurazioni
danni (incendio, incidenti, rischi diversi).
4)
REGIME FISCALE La disciplina fiscale delle Società
di Mutuo Soccorso deve essere esaminata alla luce
dell’approvazione del D. Lgs.n°460 del 4/12/1997,
che ha definito con molta chiarezza rispetto prima, la normativa
tributaria degli enti non commerciali introducendo novità
migliorative. Occorre ricordare che nella Relazione
Ministeriale al D.L.gs.n°460 si puntualizza che la modifica
dell'art. 13 bis del T.U.I.R.(D.P.R n°9l7 del 22/12/1986
Testo Unico delle Imposte sui Redditi.), Non rilevi ai fini
della qualificazione giuridico tributaria delle Società di
Mutuo Soccorso. Tali Società non sono equiparabili
alle ONLUS né alle associazioni previste dall'art. 111
comma 3 del TUIR, precisando che la natura di ente non commerciale
delle Società di Mutuo Soccorso, era stata riconosciuta da
tempo dall’Amministrazione Finanziaria , vedi la Risoluzione
8/190 del 10/10/1977, e Risoluzione 11/289 del 7/6/1990, ma non il
diritto alle detrazioni fiscali che sono state oggetto di ricorsi
alle Commissioni Tributarie Provinciali con alterni risultati
finali. Risoluzione 11/289 del 7/6/1990: " .... la
Società di Mutuo Soccorso che esplica la propria attività
al fine di provvedere alla erogazione di sussidi ai Soci in caso
di malattia, vecchiaia e di assoluta inabilità al lavoro
dei medesimi, utilizzando fondi comuni dai contributi pagati
dai Soci stessi ..... si ritiene che la Società in oggetto
debba essere ricondotta tra i soggetti all'IRPEG e all'ILOR di cui
alla lettera c) dell'art.87 del TUIR, DPR n° 917.
(N.d.R:Enti non commerciali ). L'art. 111 comma 1 del TUIR
dispone che non si considera commerciale l'attività
svolta nei confronti degli associati in conformità alle
finalità istituzionali e le somme versate da questi ultimi
a titolo di quote o di contributi associativi non concorrono in
nessun caso a formare reddito imponibile. Inoltre, il D.P.R.
n°601/1973 art.6 riconosce un'imposta IRPEG ridotta al 50%
cioè del 18,5%, anziché del 37% sui redditi fondiari
non utilizzati a scopo istituzionale.
L'IRAP (Imposta
Regionale sulle Attività Produttive), ha comportato
l'abolizione di una serie di tributi (tassa sulla salute, T.B.C.,
malattia pensionati, ILOR, 1CIAP, partita IVA, possesso IVA, tassa
patrimoniale imprese) che alle Società di Mutuo Soccorso
viene applicata sulla retribuzione annua del dipendente,
un'aliquota del 9,6 % fino a € 20.658,28 e del 3,8
%fino a € 77.468,54. Inoltre, a ciascun collaboratore
coordinato e continuativo con i limiti predetti, viene applicata
un'aliquota del 6,6 % e del 4,6 %. L'IVA
(Imposta sul Valore Aggiunto) emanata con il D.P.R. n°
633/1972 si qualifica come imposta sugli affari e si applica al
valore aggiunto determinatasi in ciascuna fase di passaggio del
ciclo produttivo o commerciale. L'attività delle Società
di Mutuo Soccorso non configura un’attività di
natura commerciale ai sensi della normativa civilistica, né
tanto meno un'attività organizzata in forma di impresa.
Vedi Risoluzione n° 500771 del 19/10/1973 Dir. Gen Tasse : "
Gli enti mutualistici non avendo per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di un’attività Agricola o
commerciale, né esercitando tale attività in via
accessoria mediante una distinta Organizzazione, restano al di
fuori della sfera dell'applicazione dell'IVA per mancanza del
Presupposto oggettivo." L'art. 19 del D.P.R n°
633/1972 contempla una particolare agevolazione fiscale per
quelle Società Di Mutuo Soccorso che operano direttamente
nel settore sanitario, in forza della quale sono esenti Da IVA le
prestazioni di ricovero e cura rese da Società di
Mutuo Soccorso con personalità Giuridica, compresa la
somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto ......
5) LA DEDUCIBILITA' FISCALE DEI CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI. L'art. 13 bis, comma 1,lettera 1-bis) del
TUIR "Detrazioni per oneri" prevede che a partire dal
1/1/98 i Soci delle Società di Mutuo Soccorso hanno diritto
ad una detrazione d'imposta del 19% dell’importo del
contributo associativo nella misura massima di € 1291,14. La
condizione è che il pagamento del contributo associativo,
sia conforme all'art.233 del D.Lgs.n° 241 del 9/07/1997,
cioè tramite delega bancaria, contante o carte di debito,
carte di credito e/o prepagate, assegni bancari e circolari. Oltre
a tutto ciò' i Soci che hanno sostenuto spese sanitarie
hanno diritto della detrazione del 19% di tali spese, eccedenti le
€ 129,12 ai sensi dell'art. 13 bis comma 1, lettera c) del
TUIR
6) LA VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI MUTUO
SOCCORSO. L'esercizio del potere di vigilanza sulle
Società di Mutuo Soccorso trova puntuale riscontro
legislativo nell'art. 15 comma 7 della legge n°59/1992
che introducendo il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. C.P.S.
n°1577 del 14/12/1947 ha previsto che gli enti
mutualistici di cui all'art. 2512 Cod. Civile, sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità
previste per le società cooperative. A tutt'oggi non è
stato formulato alcun schema di verbale, la FIMIV proporrà
autonomamente tale documento, in quanto dobbiamo "rivendicare"
i controlli della vigilanza allo scopo di "smascherare"
le mutue fasulle. Le ispezioni ordinarie hanno lo scopò
di accertare: A) L'esatta osservanza delle norme legislative,
regolamentari, statutarie, mutualistiche. B) La sussistenza dei
requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le
agevolazioni tributarie o di altra natura. C) Il regolare
funzionamento contabile e amministrativo dell'ente. D) L'esatta
impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente. E) La consistenza
patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle
passività. L'attività di vigilanza, deve
concretizzarsi con un verbale di ispezione con la chiara
indicazione degli eventuali provvedimenti di carattere
sanzionatorio proposti dall'ispettore. L'art. 11 del D.Lgs. n°l
577 /1947 precisa una graduatoria di sanzioni che prevedono: A)
La diffida. B) La cancellazione dal registro prefettizio. C)
Il commissariamento. D) La liquidazione coatta amministrativa.
E) Lo scioglimento.
LA COSTITUZIONE ITALIANA All’art.
45 la Costituzione Italiana sancisce la salvaguardia della
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità
e senza fine di speculazione privata.
Con gli
stessi principi ispiratori delle Società Operaie di Mutuo
soccorso, sono nate le cooperative, (vedi D.lgs.-C.P.S.
n°1577/1947; L. n°59/1992) le quali sono delle imprese
collettive che svolgono un’attività economica,
operano in diversi settori: l’edilizia, il turismo,
l’agricoltura, la pesca, i servizi ecc.
Le
associazioni ( vedi L. n°266/1991; D.Lgs. n°460/1997;
L. n°328/2000; L. n°383/2000) sono formate da persone che
si uniscono per svolgere la medesima attività, gestiscono
risorse sia pubbliche che private, operano in diversi settori:
assistenza, volontariato, protezione civile, sport, ecc..
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