Legislazione

 LEGGE n° 3818 del 15 aprile 1886.
Il concetto di Società Operaia di Mutuo Soccorso è sancito nella legislazione italiana dalla legge 3818 del 1886, possono costituirla ed associarsi i cittadini italiani che si identificano nei valori della solidarietà, sono nate ed evolutesi in un contesto storico (in Italia dopo il 1848) dove lo Stato Sociale era inesistente, esse hanno rappresentato le prime forme di riscatto ed emancipazione sociale, svolgendo così un ruolo essenziale, esprimono solidarietà verso i soci sin dal momento dell’iscrizione, senza alcuna selezione sullo stato della salute, età o sesso. A tutt’oggi la legge 3818/1886 è ancora attuale nei suoi principi ispiratori.

LEGGE n° 3818 del 15 aprile 1886 con le modifiche apportate dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" convertito in legge dal Parlamento in data 13 dicembre 2012.

APPROFONDIMENTI sulla legge 3818 e successive modificazioni.  dal sito "finansol.it" promozione della finanza solidale.

QUESITI E RISPOSTE sull'adeguamento delle Società di Mutuo Soccorso alla riforma della Legge 3818/1886 (DL 179/2012)

 



LEGGI REGIONALI
In alcune regioni italiane sono state promunlgate delle leggi a favore delle Società di Mutuo Soccorso, in particolare in Sardegna è in vigore la Legge Regionale n° 27 del 1997, tale legge consente di operare sia a salvaguardia del patrimonio, sia immobiliare che archivistico, che nella Sanità secondo leggi nazionali vigenti.

La Legge Regionale n°27 del 1997 è stata poi modificata e integrata con la Legge Regionale n° 6 del 2007

 

Il sistema universalistico è stato introdotto con la riforma del 1978 (legge n° 883/78) che ha abbandonato il modello mutualistico professionale ed ha avviato un importante processo di trasformazioni nella sanità pubblica. Essa stabilisce per la prima volta che la sanità è un insieme di misure di prevenzione, cura e riabilitazione e avvia il decentramento attraverso il quale la gestione della sanità è stata affidata non solo allo Stato ma anche alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni. Dal punto di vista organizzativo si è attuata la creazione delle Unità sanitarie locali (Ussl), istituite con la finalità di gestire i servizi ospedalieri e i servizi sul territorio.
Ulteriore passo verso le modifiche del sistema sanitario è dato dalla legge n. 92 del 1993, che si inserisce nel processo avviato con la riforma del 1978, introducendo un ulteriore opportunità di copertura per i servizi sanitari, in quanto ad ogni cittadino è lasciata la possibilità di scegliere la struttura presso cui farsi curare, a condizione che la struttura privata indicata sia direttamente accreditata presso il sistema sanitario nazionale. La riforma accresce pure il decentramento alle Regioni, a cui viene affidata la programmazione sanitaria e la nomina dei dirigenti. La legge inoltre trasforma le Unità sanitarie locali in Aziende sanitarie locali (Asl). Tali aziende sono poste a tutela della salute con finalità pubbliche ed una gestione manageriale con l'obiettivo di recuperare maggiore efficienza nelle prestazioni erogate.
Con la riforma introdotta dal Dlgs n. 229/1999, la sanità è stata configurata secondo uno schema a più pilastri:

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il Sistema sanitario nazionale che eroga le prestazioni di base;
i fondi integrativi destinati ad integrare le prestazioni del Ssn e che sono di norma definiti in funzione di ambiti di riferimento professionali;
le polizze sanitarie che forniscono il livello ulteriore di copertura definito su base individuale
La riforma continua nel decentramento sanitario, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione secondo criteri imprenditoriali. A questo scopo il processo di aziendalizzazione della sanità procede attraverso la definizione di prestazioni intramurarie fornite in regime privatistico da operatori delle strutture pubbliche.
Uno degli aspetti più importanti del decreto è l'individuazione di una normativa per la creazione di fondi integrativi, che intervengono a completamento delle prestazioni di base escluse dal sistema pubblico, come i rimborsi di cure odontoiatriche, prestazioni termali e altri tipi di prestazioni non convenzionali.
La normativa ha definito, in via prioritaria, l'area di intervento dei fondi sanitari nell'integrazione alle prestazioni essenziali ed uniformi erogate dal sistema di base. Questa indicazione è accompagnata da una specificazione dettagliata delle prestazioni che rientrano nel campo di intervento dei fondi sanitari, che sono orientati verso una funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni assicurate dal sistema di base. L'area di intervento dei fondi sanitari riguarda in via generale: le prestazioni aggiuntive; le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza per la sola quota a carico dell'iscritto; le prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semi residenziali o in forma domiciliare per la sola quota a carico dell'iscritto.

 

I fondi sanitari
I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale possono essere costituiti come soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile (associazioni non riconosciute), distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile (associazioni riconosciute e fondazioni); come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi della legge n. 3818 del 1886 (società di mutuo soccorso); come patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio dell'imprenditore nel cui ambito sono istituiti, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.


 

LA LEGISLAZIONE ITALIANA DELLA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO



1) ENTI MUTUALISTICI NON SOCIETARI.
La legge n°59/1992
ha riportato l'attenzione sulla nozione di ente mutualistico, ma ancora manca nel nostro ordinamento una chiara definizione di tali Enti, sia per quanto riguarda la loro connotazione giuridica, sia per quanto riguarda l'individuazione delle caratteristiche dei diversi soggetti ipotizzabili. L'art.2512 Cod. Civile Enti Mutualistici recita: " Gli enti mutualistici diversi dalle Società sono regolati dalle leggi speciali". Queste leggi non sono mai state emanate allo scopo di chiarire tale soggetto giuridico, ma il recente Decreto Legislativo n°460 del 4/12/1997 ha riordinato sul piano fiscale l'intero settore del non-profit, che ha legittimato le finalità delle Società di Mutuo Soccorso a corrispondere ai Soci dei sussidi in caso di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, aiuto alle famiglie in caso di decesso del Socio.

2) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.
L'assistenza sanitaria integrativa è caratterizzata da due fondamentali e contrapposte esigenze, cioè contenere la spesa pubblica e soddisfare la crescente domanda di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini. La soluzione del problema è la mutualità integrativa tramite le Società di Mutuo Soccorso. La legge n°833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale ha previsto all'art. 46, la possibilità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria nazionale. In termini più espliciti il D.Lgs. n°502 del 30/12/1992, modificato dal D.Lgs. n°517 del 7/12/1993, ha previsto per le Società di Mutuo Soccorso giuridicamente riconosciute, la possibilità di istituire e gestire fondi sanitari integrativi indirizzati a fornire prestazioni sanitarie aggiuntive. Tale diritto è stato ribadito nella riforma-ter del S.S.N. con il D.Lgs. n°229/1999.

3) LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO.
Sono costituite in base alla legge n° 3818 del 15 aprile 1886, che all'art.1 ha lo scopo di corrispondere ai soci un sussidio in caso di malattia di impotenza al lavoro o vecchiaia, venire in aiuto alle famiglie dei Soci defunti. All'art.2 sono previste altre attività accessorie, cioè "cooperare all'educazione dei Soci e delle loro famiglie, dare aiuto agli stessi per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare gli altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica." Le Società di Mutuo Soccorso si caratterizzano per l'assenza di lucro e per la mutualità.
Assenza di lucro: lo svolgimento dell'attività è rivolta esclusivamente ai Soci.
Mutualità: Reciproco sostegno nella ripartizione dell'onere derivante dal disagio del singolo.
L'assenza di scopo di lucro e della mutualità determinano quale diretta conseguenza che le somme versate dai Soci non costituiscono corrispettivo di un attività economica, ma rappresentano l'espressione della partecipazione del Socio alla solidarietà generale, art.111 Testo Unico Imposta sui Redditi (T.U.I.R.)
In tale senso i sussidi erogati dalla Società di Mutuo Soccorso non rappresentano un rimborso delle spese sostenute dal Socio, ma tali sussidi hanno la natura di ristoro del disagio derivante dalla situazione dì malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia aiuto alle famiglie dei Soci deceduti.
In linea di principio la possibilità di erogazione dei sussidi è limitata alla disponibilità di fondi in quanto nelle Società di Mutuo Soccorso non c'è il trasferimento del rischio da parte dei Socio a differenza di quanto avviene nelle compagnie di assicurazione.
Pretura di Roma: sentenza del 31/07/1963: “Il principio del mutuo soccorso prevede che alcune persone versino in un fondo comune delle somme allo scopo di soccorrere (e non già di assicurare) quelle di loro che venissero a trovarsi in determinate difficoltà. Le differenze tra una società di mutuo soccorso e una società di assicurazione sono sostanziali perché il rischio non si trasferisce dal socio alla società, come avviene nelle assicurazioni, l'aiuto resta proporzionato ai fondi esistenti, e perché nel caso di residui del fondo comune questi non possono venire lucrati."
Le Società di Mutuo Soccorso quando non esisteva il registro delle imprese, dovevano essere registrate presso le cancellerie dei Tribunali, per ottenere la personalità giuridica, oggi l'art. 8 della legge n° 580 del 29/12/1993 ha istituito il registro delle imprese, cosi come previsto dall'art.2188 Cod. Civile unitamente al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative tenute dalle Camere di Commercio. (R E A.). Le società di mutuo soccorso non sono menzionate tra le imprese tenute all'iscrizione del registro delle imprese. La legge n°59/1992 prevede all'art. 18 comma 6, l'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nel Registro Prefettizio sezione G aggiungendo alle società cooperative, previste dal D.Lgs.n°1577 del Capo Provvisorio dello Stato, le società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art.2512 Cod. Civile. Rispetto il funzionamento degli organi sociali (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, collegio dei probiviri) si ispirano alla disciplina prevista per le società per azioni dall'art. 2363 all'art.2409 del Cod. Civile. Vedi sentenza della Corte di Cassazione del 16/luglío/1968 n° 2570 che recita:
"Le società operaie di mutuo soccorso, che abbiano conseguito la personalità giuridica, sempre Che la costituzione della società e l'approvazione dello statuto risultino da atto notarile ………sono Soggette alle norme sulle società per azioni specie per quanto attiene all'assemblea dei soci e alla Impugnazione delle relative deliberazioni e ciò' a norma dell'art.2516 Cod. Civile che fa degli enti Mutualistici una specie del genere società cooperative".
Il D.P.R. n° 449 del 19 febbraio 1959 vieta alle società di mutuo soccorso di fare assicurazioni danni (incendio, incidenti, rischi diversi).


4) REGIME FISCALE
La disciplina fiscale delle Società di Mutuo Soccorso deve essere esaminata alla luce dell’approvazione del D. Lgs.n°460 del 4/12/1997, che ha definito con molta chiarezza rispetto prima, la normativa tributaria degli enti non commerciali introducendo novità migliorative.
Occorre ricordare che nella Relazione Ministeriale al D.L.gs.n°460 si puntualizza che la modifica dell'art. 13 bis del T.U.I.R.(D.P.R n°9l7 del 22/12/1986 Testo Unico delle Imposte sui Redditi.), Non rilevi ai fini della qualificazione giuridico tributaria delle Società di Mutuo Soccorso.
Tali Società non sono equiparabili alle ONLUS né alle associazioni previste dall'art. 111 comma 3 del TUIR, precisando che la natura di ente non commerciale delle Società di Mutuo Soccorso, era stata riconosciuta da tempo dall’Amministrazione Finanziaria , vedi la Risoluzione 8/190 del 10/10/1977, e Risoluzione 11/289 del 7/6/1990, ma non il diritto alle detrazioni fiscali che sono state oggetto di ricorsi alle Commissioni Tributarie Provinciali con alterni risultati finali.
Risoluzione 11/289 del 7/6/1990: " .... la Società di Mutuo Soccorso che esplica la propria attività al fine di provvedere alla erogazione di sussidi ai Soci in caso di malattia, vecchiaia e di assoluta inabilità al lavoro dei medesimi, utilizzando fondi comuni dai contributi pagati dai Soci stessi ..... si ritiene che la Società in oggetto debba essere ricondotta tra i soggetti all'IRPEG e all'ILOR di cui alla lettera c) dell'art.87 del TUIR, DPR n° 917. (N.d.R:Enti non commerciali ).
L'art. 111 comma 1 del TUIR dispone che non si considera commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali e le somme versate da questi ultimi a titolo di quote o di contributi associativi non concorrono in nessun caso a formare reddito imponibile. Inoltre, il D.P.R. n°601/1973 art.6 riconosce un'imposta IRPEG ridotta al 50% cioè del 18,5%, anziché del 37% sui redditi fondiari non utilizzati a scopo istituzionale.

L'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), ha comportato l'abolizione di una serie di tributi (tassa sulla salute, T.B.C., malattia pensionati, ILOR, 1CIAP, partita IVA, possesso IVA, tassa patrimoniale imprese) che alle Società di Mutuo Soccorso viene applicata sulla retribuzione annua del dipendente, un'aliquota del 9,6 % fino a € 20.658,28 e del 3,8 %fino a € 77.468,54.
Inoltre, a ciascun collaboratore coordinato e continuativo con i limiti predetti, viene applicata un'aliquota del 6,6 % e del 4,6 %.
L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) emanata con il D.P.R. n° 633/1972 si qualifica come imposta sugli affari e si applica al valore aggiunto determinatasi in ciascuna fase di passaggio del ciclo produttivo o commerciale. L'attività delle Società di Mutuo Soccorso non configura un’attività di natura commerciale ai sensi della normativa civilistica, né tanto meno un'attività organizzata in forma di impresa. Vedi Risoluzione n° 500771 del 19/10/1973 Dir. Gen Tasse :
" Gli enti mutualistici non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un’attività Agricola o commerciale, né esercitando tale attività in via accessoria mediante una distinta Organizzazione, restano al di fuori della sfera dell'applicazione dell'IVA per mancanza del Presupposto oggettivo."
L'art. 19 del D.P.R n° 633/1972 contempla una particolare agevolazione fiscale per quelle Società Di Mutuo Soccorso che operano direttamente nel settore sanitario, in forza della quale sono esenti Da IVA le prestazioni di ricovero e cura rese da Società di Mutuo Soccorso con personalità Giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto ......

5) LA DEDUCIBILITA' FISCALE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.
L'art. 13 bis, comma 1,lettera 1-bis) del TUIR "Detrazioni per oneri" prevede che a partire dal 1/1/98 i Soci delle Società di Mutuo Soccorso hanno diritto ad una detrazione d'imposta del 19% dell’importo del contributo associativo nella misura massima di € 1291,14. La condizione è che il pagamento del contributo associativo, sia conforme all'art.233 del D.Lgs.n° 241 del 9/07/1997, cioè tramite delega bancaria, contante o carte di debito, carte di credito e/o prepagate, assegni bancari e circolari.
Oltre a tutto ciò' i Soci che hanno sostenuto spese sanitarie hanno diritto della detrazione del 19% di tali spese, eccedenti le € 129,12 ai sensi dell'art. 13 bis comma 1, lettera c) del TUIR

6) LA VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO.
L'esercizio del potere di vigilanza sulle Società di Mutuo Soccorso trova puntuale riscontro legislativo nell'art. 15 comma 7 della legge n°59/1992 che introducendo il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. n°1577 del 14/12/1947 ha previsto che gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 Cod. Civile, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative. A tutt'oggi non è stato formulato alcun schema di verbale, la FIMIV proporrà autonomamente tale documento, in quanto dobbiamo "rivendicare" i controlli della vigilanza allo scopo di "smascherare" le mutue fasulle.
Le ispezioni ordinarie hanno lo scopò di accertare:
A) L'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie, mutualistiche.
B) La sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura.
C) Il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente.
D) L'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente.
E) La consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.
L'attività di vigilanza, deve concretizzarsi con un verbale di ispezione con la chiara indicazione degli eventuali provvedimenti di carattere sanzionatorio proposti dall'ispettore.
L'art. 11 del D.Lgs. n°l 577 /1947 precisa una graduatoria di sanzioni che prevedono:
A) La diffida.
B) La cancellazione dal registro prefettizio.
C) Il commissariamento.
D) La liquidazione coatta amministrativa.
E) Lo scioglimento.


LA COSTITUZIONE ITALIANA
All’art. 45 la Costituzione Italiana sancisce la salvaguardia della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata.


Con gli stessi principi ispiratori delle Società Operaie di Mutuo soccorso, sono nate le cooperative, (vedi D.lgs.-C.P.S. n°1577/1947; L. n°59/1992) le quali sono delle imprese collettive che svolgono un’attività economica, operano in diversi settori: l’edilizia, il turismo, l’agricoltura, la pesca, i servizi ecc.

Le associazioni ( vedi L. n°266/1991; D.Lgs. n°460/1997; L. n°328/2000; L. n°383/2000) sono formate da persone che si uniscono per svolgere la medesima attività, gestiscono risorse sia pubbliche che private, operano in diversi settori: assistenza, volontariato, protezione civile, sport, ecc..


DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117  (Codice terzo settore)

Vademecum Codice terzo settore L. 117/2017

Legge delega riforma terzo settore  (Atto completo)

Legge delega riforma Terzo Settore  (Decreto attuativo)