1. Possono conseguire la
personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le società
operaie di mutuo soccorso che sì propongono tutti o alcuno dei fini
seguenti:
-
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia.
-
venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti
2. Le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare
all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per
l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici
propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve
specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.
Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non
può essere erogato a fini diversi da
quelli indicati in quest'articolo e nel precedente.
3. La costituzione della società e l'approvazione dello statuto
debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di
questa legge, sotto l'osservanza dell'art 136 del codice del commercio. Lo
statuto deve determinare espressamente:
-
la sede della società;
-
i fini per i quali è costituita;
-
le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i
doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
-
le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio
sociale;
-
le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle
assemblee generali delle elezioni e delle deliberazioni;
-
l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle
adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
-
la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla
indicazione delle Loro attribuzioni;
-
la costituzione della rappresentanza della società, in giudizio e fuori;
-
le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento,
la proroga della società e le modificazioni dello statuto, semprechè le
medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli
precedenti.
4. La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla
cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto
costitutivo e degli statuti.
Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla
presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi
e nelle forme stabiliti dall'art. 91 del codice di commercio.
Adempiute queste formalità, la società ha conseguita la personalità
giuridica e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.
I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto non avranno effetto fino
a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la prima
costituzione.
5. Gli amministratori di una società debbono essere iscritti fra i
soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei revocabili senza obbligo di cauzione, salvo
che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.
Essi sono personalmente e solidalmente responsabili:
-
Dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
-
Della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;
-
della piena osservanza degli statuti sociali .
Tale responsabilità per gli atti di omissione degli amministratori, non
ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare
senza ritardo il suo dissenso nel
registro delle deliberazioni dandone notizia immediata per iscritto ai
Sindaci.
Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso
parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità
scaturisce.
Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci o
liquidatori della società di mutuo soccorso che abbianoscientemente
enunciato fatti falsi sulle
condizioni della società o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti
fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni
patrimoniali o in relazioni rivolte all'assemblea generale o al Tribunale
saranno puniti colla pena di £ 100 (cento) - € 0,052-, salvo le maggiori
stabilite dal Codice Penale (°).
6. Quando vi sia fondato sospetto di grave irregolarità
nell'adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle
società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci
in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella società, possono
denunziare i fatti al Tribunale Civile.
Questo, ove trovi fondata l'accusa, provvederà in conformità al disposto
dell'art. 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.
7. Qualora una società di mutuo soccorso contravvenisse all'art.2
della presente legge, il Tribunale Civile sulla istanza del Pubblico
Ministero o di alcuni dei soci, la inviterà a conformarsi entro un termine
non maggiore di 15 giorni.
Decorso inutilmente questo termine il Tribunale Civile, dietro citazione
della rappresentanza della società, ordinerà la radiazione della stessa dal
registro delle società legalmente costituite.
8. I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o
conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità,
saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da
essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal
testatore o dal donatore.
Se la società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la
personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste
donazioni le norme vigenti sulle opere pie.
9. Le società di mutuo soccorso registrate in conformità alla
presente legge godono:
a) l'esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle società
cooperative dall'art.228 del codice di commercio;
b) l'esenzione dalla tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza
mobile come all'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi
della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n° 402 l;
c) la parificazione alle opere pie pee il gratuito patrocinio, per la
esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di
successione o di trasmissione per atti tra vivi;
d) la esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società
ai soci..
10. Le società registrate dovranno trasmettere al Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio (°°) per mezzo del Sindaco del comune in
cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno.
Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che
fossero ad esse domandate.
11. Le società di mutuo soccorso già esistenti al momento della
promulgazione della presente legge e già erette a corpo morale, per ottenere
la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda,
riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell'art. 3 di
questa legge.
12. Le società già esistenti al momento della promulgazione della
presente legge, e non riconosciute come corpi morali, il cui statuto sia
conforme alle disposizioni dei precedenti artt.1, 2 e 3, presenteranno
unitamente alla domanda di registrazione, una copia autentica di esso,
restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.
Le società pure esistenti al momento della promulgazione della presente
legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno
anch'esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare
lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente
alla domanda di registrazione, esse presenteranno una copia autentica dello
statuto cosi riformato, ed una copia del processo verbale dell'assemblea,
nella quale, furono approvate le riforme. Le attività e passività di tali
società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del
nuovo ente collettivo e per gli atti a tale scopo necessari, verrà applicata
la esenzione di cui all'art. 9.
(°) N.d.R.: la Legge n° 689 del 24/11/1981 ha portato a € 10,33 tale pena.
(°°) N.d.R.: a quei tempi non esisteva il Ministero del Lavoro.