Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 6

 

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, recante “Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”.



LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 6

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, recante “Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 26 dell’ 11 agosto 2007.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica dell’articolo 1 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, è sostituito dal seguente:
“2. A tal fine la Regione:
a) istituisce l’albo regionale delle società di mutuo soccorso costituite e operanti esclusivamente in Sardegna, che svolgono l’attività da almeno venti anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito;
b) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società di mutuo soccorso che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, immobiliare, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori;
c) favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle società di mutuo soccorso iscritte all’albo regionale di cui al punto a);
d) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e di conservazione e restauro del materiale storico e documentario.".

Art. 2
Modifica dell’articolo 4 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il contributo per ogni singola attività o iniziativa è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al finanziamento, incluse le spese fisse e di gestione.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura massima dell’80 per cento in via anticipativa ed il restante 20 per cento di etro presentazione del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute, riferite all’esercizio finanziario di competenza. All’erogazione dei contributi si provvede con determinazione del direttore del servizio dell’Assessorato competente in attuazione della deliberazione assessoriale relativa alla ripartizione e assegnazione dei contributi a favore di ciascuna società di mutuo soccorso avente diritto.”.

Art. 3
Modifica dell’articolo 6 della
legge regionale n. 27 del 1997

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso)
1. Per le finalità della presente legge la Giunta regionale sostiene il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso. Il Centro ha natura privatistica, è promosso e gestito dalle società di mutuo soccorso della Sardegna attraverso una struttura di coordinamento che rappresenta e tutela la mutualità sarda a tutti i livelli.
2. Il Centro svolge il suo ruolo promozionale per le seguenti finalità:
a) cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il materiale storico delle società di mutuo soccorso della Sardegna;
b) organizza mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso della Sardegna e per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà; a tale scopo partecipa a tutte le attività della mutualità, del terzo settore e del volontariato, a livello regionale, nazionale ed internazionale anche aderendo alle rispettive federazioni o organismi similari.".

Art. 4
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
Strategia 05 - Funzione obiettivo 03
UPB S05.03.005

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 agosto 2007

 

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